MODULISTICA

  • Permesso di Costruire – P.C.

    (art. 20, D.P.R. 66 giugno 2001, n. 380 – art. 7, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)

  • Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)

    (Art. 22 del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380 e ss. mm. ii.)

    Il modulo della SCIA (compresa la SCIA alternativa al permesso di costruire) è organizzato in due sezioni: la prima è dedicata ai dati, alla segnalazione e alla dichiarazione del titolare (proprietario, affittuario etc.); la seconda parte è riservata alla relazione di asseverazione del tecnico: un percorso guidato indica tutte le possibili opzioni connesse alla realizzazione del progetto quando, contestualmente alla SCIA, è necessario presentare altre segnalazioni o comunicazioni (SCIA unica) o richiedere l’ acquisizione degli atti di assenso (SCIA condizionata). Infine una lista di controllo: il quadro riepilogativo della documentazione, consente di verificare la presenza degli allegati necessari.
    Infine, vi è l’allegato “soggetti coinvolti” e cioè gli altri eventuali titolari (ad es. i comproprietari), il tecnico incaricato e il direttore dei lavori ove previsti”

    IMPORTANTE
    Silenzio – assenso
    L’operatività del silenzio-assenso postula la presenza di alcuni presupposti sostanziali, oltreché di requisiti dell’istanza, in mancanza dei quali esso non può operare, dato che le esigenze di concentrazione dei termini per la definizione dei procedimenti amministrativi, poste alla base della configurazione del titolo abilitativo tacito costituito dal silenzio-assenso, non possono esonerare l’interessato dal dimostrare la presenza delle condizioni sostanziali fondamentali previste dalla legge né dal rispettare l’onere di presentazione della documentazione, eventualmente prescritta, come pure di una rituale istanza completa dei requisiti richiesti.
    Pertanto la formazione del silenzio-assenso presuppone l’esistenza delle due seguenti fondamentali condizioni;

    1. il decorso del termine assegnato all’amministrazione per la pronuncia esplicita;
    2. il ricorrere di tutte le condizioni e dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al richiedente

    Non può riscontrarsi alcun effetto abilitativo ove l’istanza non prospetti le suddette condizioni di piena conformità al paradigma legale e non ricorrano tutti gli elementi costitutivi della fattispecie

     

     

    Segnalazione Certificata di Inizio Attività Alternativa al Permesso di Costruire

    (art. 23, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – art. 7, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)

    Legge Regionale n. 14 del 2017 (Veneto 2050)

    Il modulo della SCIA alternativa al permesso di costruire è organizzato in due sezioni: la prima è dedicata ai dati, alla segnalazione e alla dichiarazione del titolare (proprietario, affittuario etc.); la seconda parte è riservata alla relazione di asseverazione del tecnico: un percorso guidato indica tutte le possibili opzioni connesse alla realizzazione del progetto quando, contestualmente alla SCIA, è necessario presentare altre segnalazioni o comunicazioni (SCIA unica) o richiedere l’ acquisizione degli atti di assenso (SCIA condizionata). Infine una lista di controllo: il quadro riepilogativo della documentazione, consente di verificare la presenza degli allegati necessari.
    Infine, vi è l’allegato “soggetti coinvolti” e cioè gli altri eventuali titolari (ad es. i comproprietari), il tecnico incaricato e il direttore dei lavori ove previsti

    IMPORTANTE
    Silenzio – assenso
    L’operatività del silenzio-assenso postula la presenza di alcuni presupposti sostanziali, oltreché di requisiti dell’istanza, in mancanza dei quali esso non può operare, dato che le esigenze di concentrazione dei termini per la definizione dei procedimenti amministrativi, poste alla base della configurazione del titolo abilitativo tacito costituito dal silenzio-assenso, non possono esonerare l’interessato dal dimostrare la presenza delle condizioni sostanziali fondamentali previste dalla legge né dal rispettare l’onere di presentazione della documentazione, eventualmente prescritta, come pure di una rituale istanza completa dei requisiti richiesti.
    Pertanto la formazione del silenzio-assenso presuppone l’esistenza delle due seguenti fondamentali condizioni;

    1. il decorso del termine assegnato all’amministrazione per la pronuncia esplicita;
    2. il ricorrere di tutte le condizioni e dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al richiedente

    Non può riscontrarsi alcun effetto abilitativo ove l’istanza non prospetti le suddette condizioni di piena conformità al paradigma legale e non ricorrano tutti gli elementi costitutivi della fattispecie

  • Comunicazione di inizio lavori Asseverata – Superbonus (C.I.L.A.S.)

    (ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter, del D.L. n. 34 del 2020, come modificato dall’art. 33 del D.L. n. 77 del 2021)

     

  • Comunicazione di inizio lavori Asseverata (C.I.L.A.)

    (Art. 6 bis DPR 06/06/2001 n°380 Articolo introdotto dall’art 3. del D.Lgs. n. 222 del 2016)
    Il modulo della CILA raccoglie in un unico documento le dichiarazioni del titolare, l’asseverazione del tecnico e la lista di controllo (quadro riepilogativo). Se, contestualmente alla CILA, sono necessarie altre comunicazioni, segnalazioni o autorizzazioni, i tecnici potranno compilare gli appositi campi (utilizzando le informazioni contenute nella relazione della SCIA e nella relativa lista di controllo).
    Infine, vi è l’allegato “soggetti coinvolti” e cioè gli altri eventuali titolari (ad es. i comproprietari), il tecnico incaricato e il direttore dei lavori ove previsti

    IMPORTANTE
    Silenzio – assenso
    L’operatività del silenzio-assenso postula la presenza di alcuni presupposti sostanziali, oltreché di requisiti dell’istanza, in mancanza dei quali esso non può operare, dato che le esigenze di concentrazione dei termini per la definizione dei procedimenti amministrativi, poste alla base della configurazione del titolo abilitativo tacito costituito dal silenzio-assenso, non possono esonerare l’interessato dal dimostrare la presenza delle condizioni sostanziali fondamentali previste dalla legge né dal rispettare l’onere di presentazione della documentazione, eventualmente prescritta, come pure di una rituale istanza completa dei requisiti richiesti.
    Pertanto la formazione del silenzio-assenso presuppone l’esistenza delle due seguenti fondamentali condizioni;

    1. il decorso del termine assegnato all’amministrazione per la pronuncia esplicita;
    2. il ricorrere di tutte le condizioni e dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al richiedente

    Non può riscontrarsi alcun effetto abilitativo ove l’istanza non prospetti le suddette condizioni di piena conformità al paradigma legale e non ricorrano tutti gli elementi costitutivi della fattispecie

     

  • Richiesta certificato di inagibilità

    Art. 222 del R.D. 27.7.1934, n. 1265 – art. 26 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 – art. 9 del Regolamento I.C.I. del Comune di Adria

  • Segnalazione Certificata per Agibilità

    Art. 24, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 19 legge 7 agosto 1990, n. 241
    Il modulo della Segnalazione Certificata per Agibilità raccoglie in un unico documento le dichiarazioni del titolare, l’asseverazione del tecnico e la lista di controllo (quadro riepilogativo). Se
    sono necessarie altre comunicazioni, segnalazioni o autorizzazioni, i tecnici potranno compilare gli appositi campi (utilizzando le informazioni contenute nella relazione della SCIA e nella relativa lista di controllo).

    IMPORTANTE
    Silenzio – assenso
    L’operatività del silenzio-assenso postula la presenza di alcuni presupposti sostanziali, oltreché di requisiti dell’istanza, in mancanza dei quali esso non può operare, dato che le esigenze di concentrazione dei termini per la definizione dei procedimenti amministrativi, poste alla base della configurazione del titolo abilitativo tacito costituito dal silenzio-assenso, non possono esonerare l’interessato dal dimostrare la presenza delle condizioni sostanziali fondamentali previste dalla legge né dal rispettare l’onere di presentazione della documentazione, eventualmente prescritta, come pure di una rituale istanza completa dei requisiti richiesti.
    Pertanto la formazione del silenzio-assenso presuppone l’esistenza delle due seguenti fondamentali condizioni;

    1. il decorso del termine assegnato all’amministrazione per la pronuncia esplicita;
    2. il ricorrere di tutte le condizioni e dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al richiedente

    Non può riscontrarsi alcun effetto abilitativo ove l’istanza non prospetti le suddette condizioni di piena conformità al paradigma legale e non ricorrano tutti gli elementi costitutivi della fattispecie

  • Certificati di Destinazione Urbanistica

    Art. 24, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 19 legge 7 agosto 1990, n. 241

  • Numeri civici

    Art. 30 D.P.R. n. 380/2001

  • Fiscalizzazione illecito edilizio

    artt. 33 e 34, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

CONSULTAZIONE PRATICHE DI ARCHIVIO

Richiesta di accesso atti a documenti amministrativi

DIRITTI DI SEGRETERIA

Tipologia intervento edilizio Importo
Nuove costruzioni civili e abitazioni rurali e ristrutturazione per ciascuna unità immobiliare (con un massimo di € 500,00) 200,00 €
nuove costruzioni rurali o produttive sino a 200 mq. 150,00 €
nuove costruzioni rurali o produttive oltre 200 mq. 300,00 €
Interventi edilizi diversi da quelli richiamati ai precedenti punti ad esempio: rinnovi, varianti in corso d’opera, ecc.. 70,00 €
concessioni in sanatoria ex L. n. 47/1985 100,00 €
concessioni in sanatoria ex L. n. 326/2003 100,00 €
Interventi oggetto di C.I.L.A. (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) – art. 6 bis d.P.R. 380/2001 100,00 €
Interventi oggetto di C.I.L.A.S (Superbonus) – art. 119, c. 13-ter, D.L. 34/2000 100,00 €
Interventi oggetto di S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) – art. 22 d.P.R. 380/2001 100,00 €
Interventi oggetto di S.C.I.A. alternativa al PC – art. 23 d.P.R. 380/2001 100,00 €
Segnalazione Certificata di Agibilità 100,00 €
Certificati di Destinazione Urbanistica 70,00 €
Interventi oggetto di fiscalizzazione illecito edilizio – art. 33 e 34 d.P.R. 380/2001 100,00 €
Richiesta di accesso atti a documenti amministrativi 35,00 €

Versamento tramite:

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

È un contributo da versare al Comune da parte di chi intende realizzare una nuova costruzione, una ristrutturazione e/o un cambio di destinazione d’uso, con o senza opere, di un immobile. Rappresenta una partecipazione del cittadino alle spese che il Comune sostiene per l’urbanizzazione del territorio e sono a carico del richiedente della pratica edilizia.
Il contributo di costruzione si compone di due elementi:

ESONERO DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Ai sensi dell’art.17, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il contributo di costruzione non è dovuto nelle seguenti fattispecie (sono cioè interventi gratuiti):

Note
a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153; (l’art. 12 della legge n. 153 del 1975 è stato abrogato dall’art. 1, comma 5, decreto legislativo n. 99 del 2004; si vedano ora l’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004 e l’articolo 2135 del codice civile); L’esenzione si applica per le residenze funzionali alla conduzione del fondo, cioè fino alla concorrenza di 600 mc, come previsto dall’art.88 della LR n.61/85. L’esenzione non si applica invece per gli ampliamenti fino a 800 mc, comprensivi dell’esistente, di cui all’art.44, comma 5, della LR n.11/04, non essendo richiesto il requisito della funzionalità con la conduzione del fondo, salvo che tale requisito sia riconosciuto dal competente ufficio
b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari
  • Il carattere di edificio unifamiliare deve essere presente prima e dopo l’intervento;
  • rientrano nella definizione di edificio unifamiliare le costruzioni isolate, le costruzioni realizzate in aderenza, anche se realizzate in epoche diverse,
  • le singole costruzioni che compongono un edificio schiera e, in senso lato, le costruzioni unifamiliari da cielo a terra;
  • non sono considerate unifamiliari le unità ricomprese in edifici condominiali, a destinazione mista, anche se indipendenti, a schiera con parti comuni per le quali non è riconoscibile l’indipendenza da cielo a terra rispetto alle altre unità (es qualora sia presente un interrato comune);
  • per gli interventi di ristrutturazione l’intervento è gratuito per intero;
c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
  • per poter beneficiare dell’esonero come “ente istituzionalmente competente” è necessario sia il concorso di un presupposto oggettivo, ovvero l’ascrivibilità dell’opera alla categoria opere pubbliche o di interesse generali e, pertanto, idonee a soddisfare i bisogni della collettività anche se realizzate e gestite da privati, sia il concorso di un presupposto soggettivo, ovvero l’esecuzione delle opere deve avvenire da parte di soggetti cui sia demandata in via istituzionale la realizzazione di opere di interesse generale, oppure da parte di privati concessionari dell’ente pubblico, purché le opere siano inerenti all’esercizio del rapporto concessorio. L’esenzione non spetta a soggetti privati per gli immobili dove sia esercitata attività lucrativa di impresa, indipendentemente dalla rilevanza sociale dell’attività esercitata.
  • sono esonerati gli interventi effettuati su fabbricati di ente religioso destinate ad abitazione del sacerdote e ad attività pastorale/ assistenziale, quali pertinenze dell’edificio di culto, oratori, o attività similari, qualora rivolte a soddisfare bisogni religiosi della collettività;
  • l’esenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione è subordinata alla previsione dell’intervento dalla parte dello strumento urbanistico vigente;
d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale dell’energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.

Il costo di costruzione non è dovuto inoltre:

  • negli interventi che non comportano modifiche ai parametri utili per la determinazione del contributo di costruzione (superficie, altezza) o che non comportino aumento del carico urbanistico;
  • per la costruzione di parcheggi realizzati ai sensi dell’art. 9 della L.n. 122/89 e ss. mm. Ii.;
  • negli interventi di cui all’art. 87 della LR n. 61/85;
  • negli interventi di ristrutturazione di immobili a destinazione artigianale;
  • negli interventi in attuazione della L.R. 12 luglio 2007 n. 16 “Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche”. Il costo di costruzione è ridotto del 100%;
  • negli interventi destinati ad attività produttive o artigianali, dirette alla trasformazione dei beni, per i quali non è dovuta la quota di contributo relativa al costo di costruzione, mentre sono dovute le quantità afferenti agli oneri di urbanizzazione.

CRITERI DI MISURAZIONE

Il calcolo dell’importo degli oneri di urbanizzazione viene definito utilizzando i seguenti parametri:

  • volume per la destinazione residenziale e turistica;
  • superficie per la destinazione commerciale, direzionale, industriale, artigianale e agricola.

DESTINAZIONE RESIDENZIALE

Il calcolo del volume per la destinazione residenziale viene effettuato con criteri diversi da quelli definiti per il calcolo del volume urbanistico. Le modalità d calcolo sono definite dall’art. 82 della LR.n. 61/85:

  • il volume complessivo è dato dalla somma dei volumi dei singoli locali, che si ottiene moltiplicando la superficie netta per la rispettiva altezza, comprensiva dello spessore effettivo del solaio soprastante, al lordo degli spessori che non concorrono alla definizione del volume urbanistico ai sensi della LR n.21/96 e del D.Lgs.n.115/08;
  • la superficie netta del locale va computata integralmente nel caso di vani abitabili (Su= superficie utile abitabile), mentre si calcola al 60% nel caso di vani accessori (Snr= superficie non residenziale destinata a vani accessori) come definiti dal DM n.801/77 (centrali termiche, autorimesse singole o collettive, androni di ingresso o porticati liberi – esclusi quelli per i quali è prescritto l’uso pubblico – logge e balconi);
  • i locali accessori interni agli alloggi (siti sullo stesso piano dell’alloggio) vanno computati come locali abitabili;
  • viene computato anche il volume dei portici e soffitte anche nel caso non costituiscano volume urbanistico;
  • viene conteggiato anche il volume (virtuale) che si ottiene moltiplicando la superficie di poggioli e terrazze per l’altezza (come sopra definita) del vano da cui si ha accesso;
  • la superficie delle scale interne non viene computata, ai sensi dell’art. 3 del DM n.801/77. Viene invece computata la superficie dei pianerottoli.

ALTRE DESTINAZIONI
Il calcolo degli oneri di urbanizzazione viene definito utilizzando la superficie netta, compresi magazzini, poggioli, vani interrati e terrazze praticabili.