Gli interventi edilizi che modificano lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, in zone del territorio comunale soggette a tutela paesaggistica, devono ottenere l’autorizzazione paesaggistica (D.lgs. 22/1/2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” – parte terza beni paesaggistici art. 131 e ss.).
L’autorizzazione è un provvedimento che viene emesso dal Comune, a seguito della presentazione di apposita domanda, secondo due diversi procedimenti:
- procedimento ordinario, disciplinato dall’art. 146 del D. Lgs 42/2004 ed in vigore dal 1° gennaio 2010;
- procedimento in forma semplificata, introdotto dal DPR 13/02/2017 n. 31.
Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi indicati al comma 1 dell’art. 149 del D. Lgs. 42/2004 nonché gli interventi presenti nell’allegato “A” del D.P.R. 13/02/2017, n.31, art.2 comma 1. Per questi interventi, il tecnico incaricato, contestualmente alla richiesta di titolo abilitativo essevera che l’intervento è realizzabile senza autorizzazione paesaggistica.
- interventi presenti nell’allegato “A” del D.P.R. 13/02/2017, n. 31, art.2 comma 1
- interventi presenti nell’allegato “B” del D.P.R. 13/02/2017, n. 31, art.2 comma 1
MODULISTICA
- Autorizzazione paesaggistica
(Art. 146 D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 – d.P.R. 139/2010) - Compatibilità paesaggistica
(art. 167, comma 5 e art. 181, comma 1 quater del D. Lgs. 22.1.2004 n. 42)
DIRITTI DI SEGRETERIA
Tipologia intervento edilizio | Importo |
Richiesta di Autorizzazione paesaggistica | 100,00 € |
Richiesta di Compatibilità paesaggistica | 100,00 € |
Versamento tramite:
- PagoPa: inserire il seguente link: PagoPA/MyPay permette di pagare tributi, tasse, utenze, rette, quote associative, bolli e qualsiasi altra tipologia di dovuto verso le Pubbliche amministrazioni.
- c.c.b.: IBAN: IT 19 W 07601122 00000023467194 Presso Poste Italiane – Comune Adria – Settore Territorio – Servizio Tesoreria
- c.c.p. n. 23467194
PROCEDIMENTI
Procedimento semplificato (art. 146, comma 9 D. Lgs. 22.1.2004 n. 42)
L’autorizzazione viene rilasciata in 60 giorni così suddivisi:
- 30 giorni per l’istruttoria ed invio richiesta parere Soprintendenza dall’invio della richiesta parere da parte dell’Ufficio;
- 25 giorni perché la Soprintendenza possa esprimere parere;
- 5 giorni per rilascio autorizzazione.
Procedimento ordinario (art. 146, comma 5 D. Lgs. 22.1.2004 n. 42)
L’autorizzazione viene rilasciata in 105 giorni così suddivisi:
- 40 giorni per l’istruttoria ed invio richiesta parere Soprintendenza dall’invio della richiesta parere da parte dell’Ufficio;
- 45 giorni perché la Soprintendenza possa esprimere parere dall’invio della richiesta parere da parte dell’Ufficio;
- 20 giorni per rilascio autorizzazione
- in ogni caso 60 giorni dal ricevimento dalla Soprintendenza silenzio-assenso.
Accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 167, comma 5 e art. 181, comma 1 quater del D. Lgs. 22.1.2004 n. 42)
Per l’autorizzazione paesaggistica a lavori già eseguiti, di norma, non è ammessa una richiesta volta ad ottenere l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, bensì un parere di accertamento di compatibilità paesaggistica da parte della Soprintendenza con la seguente tempistica:
- 90 giorni per istruttoria tecnica ed invio richiesta alla Soprintendenza;
- 90 giorni per espressione parere della Soprintendenza;
- determinazione di quantificazione della sanzione amministrativa da versare da parte del richiedente (ai sensi del comma 5 dell’art. 167);
- determinazione di accertamento di compatibilità paesaggistica, a seguito versamento della sanzione.