Gli interventi edilizi che modificano lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, in zone del territorio comunale soggette a tutela paesaggistica, devono ottenere l’autorizzazione paesaggistica (D.lgs. 22/1/2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” – parte terza beni paesaggistici art. 131 e ss.).

L’autorizzazione è un provvedimento che viene emesso dal Comune, a seguito della presentazione di apposita domanda, secondo due diversi procedimenti:

  • procedimento ordinario, disciplinato dall’art. 146 del D. Lgs 42/2004 ed in vigore dal 1° gennaio 2010;
  • procedimento in forma semplificata, introdotto dal DPR 13/02/2017 n. 31.

Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi indicati al comma 1 dell’art. 149 del D. Lgs. 42/2004 nonché gli interventi presenti nell’allegato “A” del D.P.R. 13/02/2017, n.31, art.2 comma 1. Per questi interventi, il tecnico incaricato, contestualmente alla richiesta di titolo abilitativo essevera che l’intervento è realizzabile senza autorizzazione paesaggistica.

MODULISTICA

DIRITTI DI SEGRETERIA

Tipologia intervento edilizio Importo
Richiesta di Autorizzazione paesaggistica 100,00 €
Richiesta di Compatibilità paesaggistica 100,00 €

Versamento tramite:

PROCEDIMENTI

Procedimento semplificato (art. 146, comma 9 D. Lgs. 22.1.2004 n. 42)

L’autorizzazione viene rilasciata in 60 giorni così suddivisi:

  • 30 giorni per l’istruttoria ed invio richiesta parere Soprintendenza dall’invio della richiesta parere da parte dell’Ufficio;
  • 25 giorni perché la Soprintendenza possa esprimere parere;
  • 5 giorni per rilascio autorizzazione.

Procedimento ordinario (art. 146, comma 5 D. Lgs. 22.1.2004 n. 42)

L’autorizzazione viene rilasciata in 105 giorni così suddivisi:

  • 40 giorni per l’istruttoria ed invio richiesta parere Soprintendenza dall’invio della richiesta parere da parte dell’Ufficio;
  • 45 giorni perché la Soprintendenza possa esprimere parere dall’invio della richiesta parere da parte dell’Ufficio;
  • 20 giorni per rilascio autorizzazione
  • in ogni caso 60 giorni dal ricevimento dalla Soprintendenza silenzio-assenso.

Accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 167, comma 5 e art. 181, comma 1 quater del D. Lgs. 22.1.2004 n. 42)

Per l’autorizzazione paesaggistica a lavori già eseguiti, di norma, non è ammessa una richiesta volta ad ottenere l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, bensì un parere di accertamento di compatibilità paesaggistica da parte della Soprintendenza con la seguente tempistica:

  • 90 giorni per istruttoria tecnica ed invio richiesta alla Soprintendenza;
  • 90 giorni per espressione parere della Soprintendenza;
  • determinazione di quantificazione della sanzione amministrativa da versare da parte del richiedente (ai sensi del comma 5 dell’art. 167);
  • determinazione di accertamento di compatibilità paesaggistica, a seguito versamento della sanzione.