Il consiglio comunale, in Italia, è l’assemblea pubblica rappresentativa di ogni Comune posto in una regione a statuto ordinario, ente locale previsto dall’art. 114 della Costituzione della Repubblica Italiana.
Secondo la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 tale normativa si applica nelle regioni a statuto speciale solo nella misura in cui esse lo desiderino. È regolato dal d.lgs 267/2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
Il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del comune.
Le materie di competenza del Consiglio sono definite dalla legge. Tra le principali ci sono lo statuto dell’ente, il bilancio, il conto consuntivo, il piano urbanistico comunale, il piano delle opere pubbliche e le convenzioni tra gli enti locali.
Al Consiglio comunale il Sindaco, sentita la Giunta, presenta il “Documento programmatico di legislatura” che ha sostituito il ben più generico documento contenente gli indirizzi generali di governo. L’art. 46 comma 3 che ha modificato l’art. 16, L. 81/1993. In questa fase il Consiglio prende atto del programma che intende realizzare il Sindaco. Con l’introduzione di questa norma contenuta nel testo unico D.Lgs. 267/2000, il legislatore non chiama più il Consiglio ad approvare il programma sindacale.
I consigli dei comuni con più di 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri alla prima seduta. Nei comuni con meno di 15.000 abitanti il consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.
Le sedute possono essere ordinarie, cioè quelle nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni relative all’approvazione delle linee programmatiche di governo, del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del rendiconto di gestione. Sono straordinarie le altre. Possono essere pubbliche oppure segrete (cioè senza pubblico) quando gli argomenti trattati possono ledere la riservatezza delle persone.
Il voto dei consiglieri comunali di regola è palese. È segreto nel caso in cui coinvolga persone.