Per tutte le informazioni sull’ufficio.

 

DESCRIZIONE SOMMARIA

  • La denuncia di morte DEVE essere effettuata all’ufficiale dello stato civile del Comune di decesso entro le 24 ore dal decesso stesso da:
  • da un familiare o da una persona convivente con il defunto, o da un loro delegato (es. agenzia di pompe funebri) se il decesso e’ avvenuto presso l’abitazione
    a mezzo di avviso di morte in caso di decesso presso l’ospedale, casa di cura o di riposo collegio , istituto o qualsiasi altro stabilimento

 

CREMAZIONE

La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in cenere (art. 44, comma 1, della Legge Regionale del Veneto n. 21 del 09/03/2010).

L’AUTORIZZAZIONE ALLA INUMAZIONE, TUMULAZIONE O CREMAZIONE DEL CADAVERE E’ RILASCIATA DALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL LUOGO DI DECESSO NON PRIMA DELLE 24 ORE DAL DECESSO STESSO, SALVA DIVERSA DISPOSIZIONE DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA

 

TRASPORTO FUNEBRE

Il trasporto funebre è ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino al luogo di sepoltura o di cremazione
TRASPORTO DI UNA SALMA O DI RESTI MORTALI ALL’ INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE O IN ALTRO COMUNE

Il trasporto della salma all’interno del territorio Comunale o in altro Comune e’ autorizzato dal Comune di decesso

 

TRASPORTO DI UNA SALMA O DI RESTI MORTALI ALL’ESTERO
Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l’Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379.

Il trasporto di una salma all’estero e’ autorizzato dal Dirigente/Responsabile del servizio, previo parere favorevole dell’Autorità’ Sanitaria

VERRA’ RILASCIATO:

1) PASSAPORTO MORTUARIO se la salma e’ diretta in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10/02/1937: (Austria, Belgio, Cile, Danimarca, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Democratica del Congo-Ex Zaire, Romania, Slovacchia, Svizzera, Turchia)

2) AUTORIZZAZIONE ALL’ ESTRADIZIONE DI SALMA

se la salma e’ diretta in uno dei Paesi non aderenti alla Convenzione.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.P.R. 03.11.2000, n.396; D.P.R. 10.09.1990 n. 285;

Legge 30.03.2001, n. 130; Legge Regione Veneto 04.03.2010, n. 18; Convenzione internazionale di Berlino del 10.02.1937; (circolari Ministero della Sanità).

 

DOCUMENTI DA PRODURRE

Denuncia di morte:

  • Atto di delega, nel caso in cui i familiari abbiano incaricato un’agenzia di pompe funebri all’espletamento delle formalità relative alla dichiarazione di morte.
  • Modello ISTAT compilato dal medico curante;
  • Certificato di accertamento di morte, compilato dal medico necroscopo non prima delle 8 ore e non oltre 36 ore dal decesso, oppure, dopo rilievo continuo dell’elettrocardiogramma protratto per non meno di 20 minuti
  • Avviso di morte, da parte del Direttore o di chi sia stato delegato, in caso di decesso presso ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o stabilimento
  • Nulla osta al seppellimento di cadavere rilasciata dell’Autorità’ Giudiziaria, in caso di morte “accidentale o sospetta”
  • Istanza di trasporto dei familiari o di chi da loro delegato (in marca da bollo)
  • Istanza di trasporto dei familiari o di chi da loro delegato (in marca da bollo)
  • Certificato medico attestante le cause del decesso e che il decesso non è avvenuto per malattia infettiva
  • Verbale della ASL che attesta il confezionamento del feretro
  • In caso di malattia infettivo – diffusiva certificazione della ASL competente di rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 18 e 25 del D.P.R 285/90
  • Certificato della ASL attestante che la salma è stata sottoposta a trattamento antiputrefattivo (art. 32 D.P.R. 285/1990)
  • Nulla osta dell’Autorità diplomatico-consolare in Italia del Paese cui è destinata la salma, ad eccezione di quelli aderenti alla convenzione internazionale di Berlino del 10/02/1937

 

CREMAZIONE

  • Istanza di cremazione del cadavere da parte dei familiari del defunto o di una Società’ che abbia tra i propri fini quello della cremazione del cadavere degli iscritti;
  • Copia dell’atto di iscrizione ad una Società’ che abbia tra i propri fini quello della cremazione del cadavere degli iscritti

oppure

  • Testamento o anche testamento olografo (scritto a mano datato e firmato dal defunto) dal quale risulta la volontà’ del defunto di essere cremato. In questo caso deve essere depositato, anche dopo la morte, presso un notaio che provvederà’ alla sua pubblicazione ed al rilascio di un “estratto” delle disposizioni testamentarie;
    oppure
  • in mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra forma di espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più’ prossimo, individuato ai sensi degli artt. 74,75,76 e 77 del codice civile e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi manifestata all’ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza che ne redigerà processo verbale
  • certificato medico in carta libera attestante l’esclusione di causa di morte dovuta a reato rilasciata dal medico necroscopo
  • in caso di morte accidentale o sospetta: nulla osta alla cremazione dell’Autorità’ Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
  • TRASPORTO DI UNA SALMA O DI RESTI MORTALI ALL’INTERNO DEL
  • TERRITORIO COMUNALE O IN ALTRO COMUNE
  • TRASPORTO DI UNA SALMA O DI RESTI MORTALI ALL’ESTERO
  • Nulla – osta dell’autorità Giudiziaria in caso di decesso per cause non naturali (morte violenta o incidente stradale)