L’attuazione della Direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, riconosce ai cittadini U.E. [ oltre all’Italia fanno parte dell’U.E.: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria] residenti in Italia, il diritto di esercitare il voto solamente per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e di essere eleggibili alla carica di consigliere (restando esclusa la possibilità di candidarsi alla carica di Sindaco e vice-Sindaco), oltre che alle elezioni del Parlamento Europeo.
Il cittadino straniero, compreso il personale diplomatico o consolare nonché il relativo personale dipendente, che intende esercitare questi diritti deve richiedere l’iscrizione in una apposita lista elettorale “aggiunta”, presentando una domanda all’Ufficio Elettorale del Comune di residenza.
DIRITTO DI VOTO E DI ELEGGIBILITÀ DEI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA
I cittadini dell’Unione Europea, che vivono in uno Stato membro del quale non hanno la cittadinanza e che sono iscritti in apposite liste elettorali aggiunte del Comune di residenza, possono partecipare alle elezioni comunali (elezione diretta del Sindaco, del Consiglio comunale e del Consiglio di circoscrizione) e all’elezione dei rappresentanti d’Italia al Parlamento Europeo.
LISTE ELETTORALI AGGIUNTE
Per ottenere l’iscrizione occorre essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea e godere della capacità politica con riferimento all’ordinamento del paese d’origine e a quello italiano.
TERMINI PER CHIEDERE L’ISCRIZIONE
La legge non stabilisce termini per la presentazione delle domande di iscrizione alle liste elettorali aggiunte. Tuttavia, in occasione di elezioni comunali o del Parlamento Europeo, le domande devono essere presentate entro e non oltre:
– Il quarantesimo giorno anteriore la data di votazione, in caso di elezioni comunali;
– Il novantesimo giorno anteriore la data di votazione, in caso di elezione del Parlamento Europeo.
Gli elettori iscritti nella lista aggiunta ricevono al loro domicilio la tessera elettorale, che indica il luogo dove devono recarsi per esprimere il voto.
Il diritto di eleggibilità del cittadino dell’Unione Europea
In riferimento alle elezioni comunali e circoscrizionali, il cittadino dell’Unione Europea può candidarsi come consigliere comunale e/o circoscrizionale.
Per la presentazione della candidatura occorre produrre:
- un certificato d’iscrizione nella lista elettorale aggiunta per i cittadini dell’Unione Europea o, in alternativa, un attestato che comprova l’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nei termini di legge;
- la dichiarazione di accettazione della candidatura;
- una dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza, dell’attuale residenza e dell’indirizzo nello Stato di origine;
- un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell’autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l’interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità (articolo 5 del Decreto Legislativo 197/1996).