Divieto di Transito per Pedoni e Velocipedi in Località Artessura del Capoluogo

IL SINDACO

 

Visti e richiamati:

– l’Ordinanza del Ministro della Salute del 25/01/2020
– l’Ordinanza del Ministro della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione del Veneto, del 22/02/2020
– il Decreto Legge 23/02/2020 n. 6
– il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020
– il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020
– il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020
– il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020
– il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020

 

Preso atto dell’evolversi, a livello nazionale e regionale, dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato che il DPCM del 09/03/2020 ha ritenuto di estendere a tutto il territorio nazionale le misure già previste dal precedente DPCM del 08/03/2020;

Rilevato che la situazione denota, nel suo complesso, ragioni che inducono a riformare ed integrare i provvedimenti contingibili e urgenti precedentemente intrapresi;

Atteso che il tratto viario di Località Artessura, area sfruttata dalla cittadinanza per svolgere attività sportiva, rappresenta luogo di aggregazione e, conseguentemente potenziale pericolo di contagio da Covid_19

Ritenuto pertanto di provvedere ad istituire il divieto di transito per pedoni e velocipedi lungo tutta Località Artessura del capoluogo, eccetto residenti impegnati nelle attività ammesse dal DPCM 9 marzo 2020.

Visti:
– l’art. 50 del TUEL 18.8.2000, n. 267
– l’art. 32 della Legge 833/78
– l’art. 117 del D.L. 112/98
Visto lo Statuto comunale;
Con i poteri conferitigli dalla Legge;

 

ORDINA

 

Il divieto di transito per pedoni e velocipedi, eccetto residenti impegnati nelle attività concesse dal DPCM 9 marzo 2020 nel seguente tratto di strada:

– Loc. Artessura da Via A.Moro a Loc. Cantarane;
– Loc. Cantarane;
– Percorso sommità arginale sinistra fiume Canalbianco da Loc. Cantarane a Via L. Da Vinci;
– Tratto di strada dismessa sommità arginale destra fiume Canalbianco, da Via L. Da Vinci a Strada Molinterran;
– Percorso sommità arginale destra fiume Canalbianco dal civ. 6 di Loc. Bettola a Via L. Da Vinci.

I trasgressori saranno puniti a termine di legge;

 

DISPONE

 

1. Il presente provvedimento integra e sostituisce l’ordinanza n. 19 del 16/03/2020:
2. L’efficacia della presente ordinanza dalle ore 10:00 di martedì 17 marzo 2020 e sino alle ore 24:00 di mercoledì 25 marzo 2020;
3. La trasmissione del presente provvedimento, anche ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni, per quanto di rispettiva competenza:

– al Prefetto
– alla Protezione Civile di Rovigo
– all’Amministrazione Provinciale di Rovigo
– alla Stazione Carabinieri di Adria
– al Commissariato di P.S. di Adria
– ai Vigili del Fuoco di Adria
– al Comando di Polizia Locale

nonché:

– l’affissione all’Albo Pretorio Elettronico
– la pubblicazione sul sito Internet del Comune.

 

RICORDA

 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione.

 

 

Il Sindaco
Prof. Omar Barbierato

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