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Comune di Adria
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La notificazione degli atti

CAPITOLO II

LA NOTIFICAZIONE

1 - ASPETTI GENERALI

La notifica è un atto formale di partecipazione (con il quale la pubblica amministrazione porta legalmente a conoscenza dell'interessato dell'esistenza di un determinato atto o fatto), effettuato da soggetto abilitato (ufficiale giudiziario o messo comunale), il quale, nel consegnare l'atto che si intende portare a conoscenza, stende una relata di notifica, che costituisce documentazione dell'avvenuta consegna dell'atto, e dà luogo a presunzione legale di conoscenza da parte del destinatario.

Tutta la materia e la procedura relativa è trattata dagli articoli da 137 a 151 del codice di procedura civile e, per quanto riguarda alcune particolari  forme di notificazione, dall'articolo 60  del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (notificazioni in materia tributaria), dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 (per la notificazioni di atti a mezzo posta) e dalla legge 21 marzo 1983, n. 149 (per la notificazione all'estero limitatamente ai paesi che hanno sottoscritto la convenzione di Strasburgo).

Le norme del codice di procedura civile, per quanto facciano riferimento solo alla figura dell'ufficiale giudiziario, sono applicabili anche alle notifiche da effettuare dal messo comunale e ciò in base al principio di completezza dell'ordinamento giuridico ed a costante dottrina e giurisprudenza.

A fini strettamente ed esclusivamente pratici possono essere stabilite le seguenti equivalenze in ordine alle dizioni usate dal codice di procedura civile (riferite all'autorità giudiziaria) ricondotte all'attività del messo comunale:

  • per "ufficiale giudiziario"  deve intendersi il messo comunale;
  • per "albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede" deve intendersi l'Albo Pretorio del comune dal quale il messo dipende ovvero si procede;
  • per "pubblico ministero" deve intendersi l'ufficio del pubblico ministero costituito presso il tribunale. L'articolo 2 del D.lgs. 19.2.1998, n. 51 ha infatti soppresso sia l'ufficio di pretura che l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale.

La notifica si concretizza nella consegna al destinatario da parte del messo comunale di un esemplare o una copia conforme dell'atto da notificare.

Da un punto di vista pratico si possono presentare i seguenti casi:

  • l'atto da notificare è costituito da due o più (se i destinatari sono due o più) esemplari originali o copie dichiarate conformi. La notifica si effettua consegnando uno qualsiasi degli esemplari a ciascun destinatario.
  • l'atto da notificare è costituito da un originale ed una o più copie conformi dello stesso in relazione al numero dei destinatari. La notifica si effettua consegnando la copia conforme e trattenendo l'atto originale.
  • l'atto da notificare è costituito dal solo originale e da una o più copie non dichiarate conformi dello stesso, ovvero da sole copie non dichiarate conformi. In tal caso, salvo che la copia conforme all'originale possa essere formata dallo stesso messo comunale, non è possibile procedere alla notifica.

Il messo effettua la notifica consegnando al destinatario un esemplare (se dispone di esemplari originali) od una copia conforme dell'atto (nel caso in cui abbia un solo originale). Sia sull'atto che consegna che sull'originale che trattiene inserisce in calce la relazione o relata di notifica.