Comune di Adria - servizi online - Servizi on line - Autocertificazione

  1. Vai alla mappa del sito
  2. Vai alla versione stampabile della pagina corrente

Contenuto della pagina

Autocertificazione on line

 

Il testo unico. Breve guida all'uso da parte del cittadino

Il testo unico sulla documentazione amministrativa riunisce in un unico atto legislativo la normativa che, in questi ultimi anni, si è succeduta in materia di semplificazione. La gran parte delle disposizioni detta norme di comportamento per la pubblica amministrazione, ma diversi precetti rivestono particolare importanza per il cittadino in quanto soggetto che la legge, nel suo complesso, intende tutelare.

Una delle novità più importanti è rappresentata dal fatto che la pubblica amministrazione non può più richiedere i certificati al cittadino in tutti i casi in cui è prevista l'autocertificazione.

Le amministrazioni pubbliche ed i gestori dei pubblici servizi sono, per legge, tenuti ad accettare le autocertificazioni od, in alternativa, acquisire i dati direttamente facendosi indicare dall'interessato gli elementi necessari per reperirli ( ad esempio per il titolo di studio richiedendo al cittadino di indicare l'istituto e l'anno in cui è stato conseguito).

La richiesta del certificato nei casi in cui e prevista l'autocertificazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio e può essere segnalato dal cittadino nelle competenti sedi.

Non possono essere sostituiti dall'autocertificazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti.

Per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di certificazioni alla pubblica amministrazione od ai gestori di pubblici servizi non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione. E' sufficiente firmarla davanti al dipendente addetto a riceverla o inviarla firmata allegando la fotocopia di un documento di identità.

E' sempre possibile per i cittadini chiedere il rilascio dei certificati autocertificabili, sono le pubbliche amministrazioni che non possono pretenderli.

 
 

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Le condizioni, qualità personali e fatti non espressamente contenuti nell'elenco di quelli autocertificabili (sopra riportati), sono comprovati dal cittadino mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Per esempio si può dichiarare di essere erede di un bene immobile, il proprio stato di servizio, lo smarrimento di documenti di riconoscimento (salvo che la legge preveda la denuncia all'autorità di polizia giudiziaria), la conformità all'originale di una copia di un documento, ecc.. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Per la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà alla pubblica amministrazione è sufficiente firmarla davanti al dipendente addetto a riceverla o inviarla firmata allegando la fotocopia di un documento di identità. L'autentica della firma può essere, invece, ancora necessaria per la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da presentare a privati. Rimane obbligatoria per le istanze e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentate alla pubblica amministrazione al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici.

 
 

L'autenticazione di copia

Altra novità contenuta nel T. U. riguarda l'autenticazione di copia. E' stata, infatti, introdotta con l'articolo 19 una modalità alternativa di autenticazione che coinvolge direttamente il cittadino. Mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, il cittadino può attestare, per proprio conto, che è conforme all'originale la copia di:

 
  • un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione;
  • una pubblicazione;
  • di titoli di studio;
  • di titoli di servizio;
  • di documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati da privati.
 

Impedimento alla sottoscrizione ed alla dichiarazione

Innovative sono anche le disposizioni in caso di impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione da parte dell'interessato. L'articolo 4 prevede, infatti, che:

 
 
  • la dichiarazione di chi non sa o non può firmare sia raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante e la presenza di un impedimento a sottoscrivere, senza menzionare la causa dell'impedimento stesso;
  • la dichiarazione nell'interesse di chi si trova in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, sia sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado (genitori, nonni, fratelli o sorelle, zii, nipoti, pronipoti), al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante. Anche in tal caso, per ragioni di privacy, la legge non prevede debba essere menzionata la causa dell'impedimento.

Tali disposizioni non sono applicabili in materia di dichiarazioni fiscali.

 

Controlli

Presentando la dichiarazione sostitutiva di certificazioni o quella sostitutiva dell'atto di notorietà, il cittadino assume la personale responsabilità di ciò che dichiara.
L'amministrazione pur accordando fiducia al cittadino è tenuta, in base alla legge, ad effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni. In caso di falsa dichiarazione il cittadino è denunciato all'autorità giudiziaria e decade dagli eventuali benefici ottenuti con la dichiarazione stessa.

 
 

Documento d'identità e di riconoscimento

Particolare interesse per il cittadino assumono anche le disposizioni del T. U. in materia di documenti di identità e di riconoscimento che qui di seguito integralmente si riportano:

 
  1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2.
  2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.
  3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.
 
Compilazione on-line
Per la compilazione on line dei moduli, l'utente può fare riferimento alle istruzioni.
I moduli consentono di creare e stampare dirattemente da computer la dichiarazione.
 
Cosa si può autocertificare
L'art. 46 del D. Lgs 445/2000 contiene [1] l'elenco dei fatti, stati e delle qualità personali che sono comprovati con dichiarazione.
 
Obblighi delle PP.AA
Le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad accettare l'autocertificazione.
 
Informativa privacy
L'art. 48 del D. Lgs 445/2000 prevede, tra al'altro, che i moduli predisposti dalla P.A contengano la informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003 in materia di tutela dei dati personali.