Comune di Adria - Storia del pane - Normativa - D.M. 13 aprile 1994, n. 351

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D.M. 13 aprile 1994, n. 351

Regolamento concernente l'aggiunta di glutine alle farine destinate alla panificazione ed alla fabbricazione di prodotti da forno.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la nota del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, prot. D/32 del 10 gennaio 1992, con la quale viene rappresentata l'opportunità di adeguare la normativa italiana a quella degli altri Paesi comunitari consentendo l'aggiunta di glutine alle farine destinate alla panificazione;
Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, che disciplina la lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari;
Visto, in particolare, l'art. 10 della citata legge n. 580/1967 che vieta l'aggiunta di sostanze organiche ed inorganiche di qualsiasi natura, nonché qualsiasi trattamento degli sfarinati con agenti fisici o chimici, salvi i competenti provvedimenti del Ministero della sanità emanati a norma della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto l'art. 7 della predetta legge n. 283/1962, con il quale è conferita al Ministro della sanità la facoltà di consentire, con proprio decreto e sentito il Consiglio superiore di sanità, la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito;
Considerato che le farine integrate con glutine possono trovare una corretta utilizzazione anche in settori diversi da quelli della panificazione, come nei prodotti da forno, ove vengono impiegate per migliorare le caratteristiche del prodotto finito;
Visto il parere favorevole dell'Istituto superiore di sanità;
Visto il parere favorevole dell'Istituto nazionale della nutrizione;
Ritenuta l'opportunità di consentire l'aggiunta di glutine alle farine di grano tenero;
Vista la notifica alla Commissione delle Comunità economiche europee, effettuata in data 29 novembre 1992, ai sensi della direttiva 83/189/CEE, modificata dalla direttiva 88/182/CEE;
Vista la notifica alla Commissione delle Comunità economiche europee ed agli altri Stati membri, effettuata in data 29 novembre 1992, ai sensi dell'art. 16 della direttiva del Consiglio 79/112/CEE;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota dell'8 aprile 1994;
Adotta il seguente regolamento:
1. 1. È consentito aggiungere glutine di frumento alle farine di grano tenero.
2. L'aggiunta di glutine è consentita sia alle imprese molitorie che a quelle utilizzatrici di farine.



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2. 1. Il glutine deve possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalle disposizioni vigenti in materia di sostanze destinate all'alimentazione umana e deve essere prodotto da frumento libero da sostanze o semi estranei, secondo buona tecnica industriale.

2. Il glutine deve inoltre possedere le seguenti caratteristiche: umidità non superiore al 10%; proteine non inferiori al 73% calcolate sulla sostanza secca (N x 5,70).



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3. 1. Le farine integrate con glutine devono possedere i requisiti stabiliti dall'art. 7 della legge 4 luglio 1967, n. 580.

2. Per quanto riguarda il valore massimo delle ceneri su cento parti di sostanza secca, è ammessa una tolleranza di 0,05 parti rispetto ai valori riportati nell'art. 7 della legge sopra citata.



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4. 1. Le farine alle quali è stato aggiunto glutine debbono essere poste in commercio in confezione nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia e devono riportare sulla medesima, oltre alle indicazioni previste dal decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 109, la dizione «con aggiunta di glutine».


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5. 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto non si applicano al glutine ed alle farine con aggiunta di glutine legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato membro della Comunità economica europea.