Comune di Adria - Storia del pane - Normativa - D.P.R. 23 giugno 1993, n. 283

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D.P.R. 23 giugno 1993, n. 283

Regolamento relativo alle denominazioni legali di alcuni prodotti da forno

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuta la necessità di riservare denominazioni legali ai prodotti da forno indicati nell'art. 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1992, n. 109;
Visto l'art. 17, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nell'adunanza generale del 6 dicembre 1990 e del 28 gennaio 1993;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 6 novembre 1991 e dell'11 giugno 1993;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Emana il seguente regolamento:
1. Crackers.
1. La denominazione «crackers» è riservata ai prodotti da forno ottenuti dalla cottura rapida di uno o più impasti anche lievitati di uno o più sfarinati di cereali, anche integrali, con acqua e con l'eventuale aggiunta di sale, di zuccheri, olii e grassi, malto, prodotti maltati, crusca alimentare e altri ingredienti, nonché aromi e additivi consentiti.
2. I crackers sono ottenuti per stampaggio ed il loro tenore di umidità non può essere superiore al 7 per cento in peso del prodotto finito, con una tolleranza media del 2 per cento in valore assoluto.

2. Fette biscottate.
1. La denominazione «fette biscottate» è riservata ai prodotti da forno ottenuti dalla cottura, frazionamento mediante tranciatura trasversale, eventuale stagionatura e successiva tostatura di uno o più impasti lievitati, di uno o più sfarinati di cereali, anche integrali, con acqua e con l'eventuale aggiunta di sale, zucchero, olii e grassi, malto, prodotti maltati, crusca alimentare ed altri ingredienti, nonché aromi e additivi consentiti.
2. Il tenore di umidità delle fette biscottate non può essere superiore al 7 per cento in peso del prodotto finito, con una tolleranza media del 2 per cento in valore assoluto.


3. Crostini.
1. La denominazione «crostini» è riservata ai prodotti da forno ottenuti dalla cottura e successiva tostatura di uno o più impasti anche lievitati, di uno o più sfarinati di cereali, anche integrali e con eventuale aggiunta di sale, di zuccheri, olii e grassi, malto, prodotti maltati, crusca alimentare ed altri ingredienti, nonché aromi e additivi consentiti.
2. Il tenore di umidità dei crostini non può essere superiore al 10 per cento in peso del prodotto finito, con una tolleranza media del 2 per cento del valore assoluto.
 
 
 
 
 
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