1. L'impianto, la riattivazione, il trasferimento e la trasformazione dei panifici sono disciplinati dalla presente legge.
2. I panifici di nuovo impianto, su domanda degli interessati, sono soggetti ad autorizzazione della Camera di commercio, industria ed agricoltura, della Provincia, sentita una Commissione composta da:
a) due rappresentanti della Camera di commercio, industria ed agricoltura;
b) un rappresentante dell'Associazione provinciale panificatori;
c) un rappresentante delle Organizzazioni sindacali degli operai panettieri;
d) un rappresentante del Comune interessato.
La Commissione, che è costituita e presieduta dal presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura, accerta l'opportunità del nuovo impianto in relazione alla densità dei panifici esistenti e del volume della produzione nella località ove è stata chiesta l'autorizzazione.
3. Per l'esercizio dei nuovi panifici, che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 2, nonché per i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti, la licenza di panificazione è rilasciata dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura della Provincia, previo accertamento della efficienza degli impianti e della loro rispondenza ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla presente legge e dalle leggi e regolamenti vigenti anche in materia di igiene del lavoro, e previo pagamento, inoltre, della relativa tassa di cui al successivo art. 6.
I panifici abilitati a produrre pane possono ricorrere alla lavorazione manuale e all'uso dell'impastatrice meccanica e debbono essere dotati di forno di cottura a riscaldamento con legna allo stato naturale, energia solare, energia elettrica o forma indiretta.
Gli accertamenti dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari, di cui ai precedenti commi, sono effettuati da una Commissione composta, per ciascuna Provincia, da un rappresentante della locale Camera di commercio, industria ed agricoltura, dell'Ispettorato del lavoro e dall'ufficiale sanitario competente per territorio.
Le spese per tale accertamento sono a carico del richiedente.
4. I forni adibiti alla sola cottura del pane per conto di privati consumatori diretti e da questi direttamente confezionato ed approntato per la cottura, sono soggetti a licenza ai sensi del precedente art. 3 ed alle prescrizioni di carattere igienico sanitario, e sono esenti dall'osservanza delle prescrizioni di carattere tecnico stabilite dalla presente legge.
5. La domanda per ottenere il rilascio delle licenze di cui agli articoli precedenti, deve contenere la indicazione della località, la descrizione dei macchinari e degli attrezzi relativi agli impianti e delle principali modalità della lavorazione e la indicazione della potenzialità di produzione giornaliera, dell'impianto e di una pianta, in iscala, dei locali e degli accessori.
[Alla domanda deve essere, altresì, unita la quietanza del deposito provvisorio - rimborsabile per eventuale differenza non coperta dalle spese effettuate presso la competente Sezione di tesoreria provinciale - dell'importo relativo alle spese di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, nella misura all'uopo stabilita dalla locale Camera di commercio, industria ed agricoltura] (1).
(1) Comma abrogato dall'art. 3, D.L. 28 agosto 1987, n. 357.
6. (... omissis ...)
7. Le licenze di panificazione sono soggette al visto annuale della Camera di commercio, industria ed agricoltura.
Tale visto dovrà essere apposto entro il mese di gennaio di ogni anno, previa esibizione della ricevuta comprovante il pagamento della tassa, annuale prevista dal precedente articolo.
8. Le licenze di panificazione, le relative domande e l'apposizione del visto annuale sono soggetti alla tassa di bollo prescritta dalle vigenti disposizioni.
9. La vendita del pane al pubblico può essere esercitata solo dalle imprese in possesso della licenza commerciale con la specifica indicazione della voce «pane».
Le imprese, con rivendita di pane non annessa al panificio non possono rifornirsi contemporaneamente da più produttori per ciascuno dei tipi di pane di cui è consentita la produzione e la vendita, e sono tenute a farsi rilasciare dai produttori una distinta per ogni quantitativo di pane fornito con l'indicazione dell'indirizzo della ditta produttrice, della data di consegna qualità e quantità di pane consegnato. Tali distinte debbono essere tenute nella rivendita a disposizione degli agenti di sorveglianza fino ad esaurimento della vendita del pane al quale si riferisce la distinta.
10. Le imprese che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, debbono disporre di apposite attrezzature per la vendita, distinte da quelle adibite agli altri generi.
11. È vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti.
Il trasporto del pane, da un Comune all'altro, è liberamente consentito solo a quei panifici che abbiano attuato tutte le prescrizioni di impianti e di attrezzature previste dalla presente legge e purché osservino le disposizioni dell'autorità sanitaria competente per le caratteristiche dei recipienti e dei mezzi di trasporto.
12. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è di competenza del Ministero dell'industria e del commercio, che può disporre ispezioni anche a mezzo di propri funzionari.
Gli ispettori del lavoro e gli ufficiali sanitari che eseguono ispezioni ai panifici, agli effetti della presente legge, riferiscono anche al Ministero predetto.
13. Contro il provvedimento che nega la licenza di cui all'art. 3, o, nel caso che non sia stato provveduto al rilascio della stessa, trascorsi 60 giorni dall'accertamento favorevole da parte della Commissione di cui al medesimo art. 3, è ammesso ricorso al Ministro per l'industria e per il commercio entro 30 giorni dalla data della notificazione o da quella della scadenza del termine suddetto di 60 giorni.
14. (... omissis ..)
15. (... omissis ..)
16. (... omissis ..)
17. (... omissis ..)
18. Sono abrogate le disposizioni previste dalla legge 7 novembre 1949 n. 857 ed ogni altra disposizione in materia di panificazione contrarie o comunque incompatibili con quelle della presente legge.