L'Amministrazione, con proprio provvedimento, individua l'aliquota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da riservare annualmente per situazioni di emergenza abitativa.
La quota è determinata sulla effettiva disponibilità di alloggi, comunicata dall'ente proprietario o gestore comunque denominati, da assegnare annualmente.
Nel caso in cui la quota di alloggi riservata non dovesse essere utilizzata in tutto o in parte per i fini indicati entro i termini stabiliti dalla vigente normativa regionale per l'assegnazione degli alloggi disponibili, gli alloggi verranno assegnati agli aventi diritto utilmente collocati nella graduatoria generale, sempreché non risultino già acquisite agli atti dell'ufficio richieste di alloggio per una delle situazioni indicate all'art. 3 del presente regolamento.