La Fondazione, Ente non economico, senza fini di lucro, senza svolgere attività di carattere commerciale persegue i seguenti fini:
Per il conseguimento dei propri fini, la Fondazione dispone:
Sono organi della Fondazione:
Il Consiglio di Amministrazione, costituito da 5 membri, è nominato con atto del Sindaco e sarà così composto: dal Sindaco e da quattro membri di cui uno della minoranza designati dal Consiglio Comunale.
I componenti devono essere cittadini residenti in Adria, particolarmente qualificati nel campo della cultura e della musica.
I componenti durano in carica cinque anni e possono essere confermati per non più di un ulteriore quinquennio, salvo interruzione.
Le funzioni di Consigliere del Consiglio di Amministrazione sono gratuite e non danno titolo a richiedere alcun compenso, salvo che per rimborso spese debitamente autorizzate e documentate.
I membri del Consiglio di Amministrazione, che senza giustificato motivo non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni senza dare giustificazione, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso. La procedura ha inizio con la comunicazione in forma scritta della proposta di decadenza. Qualora l'interessato nel termine prefissatogli non produca alcuna giustificazione, ovvero quella addotta non sia ritenuta plausibile, il Consiglio di Amministrazione lo dichiara decaduto.
In caso di dimissioni, di impedimento permanente, morte o dichiarazione di decadenza da parte del Consiglio stesso di singoli membri, il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuoverà tempestivamente gli atti necessari per la sostituzione sollecitando, le designazioni sostitutive, fino al compimento del quinquennio.
Sono altresì dichiarati decaduti i membri nei confronti dei quali siano state pronunciate dall'Autorità Giudiziaria sentenze di condanna comportante la perdita del diritto elettorale attivo e passivo, o siano sopraggiunte, per i componenti, cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall'art. 6.
Il Consiglio di Amministrazione si riunirà almeno una volta all'anno in seduta ordinaria nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del bilancio preventivo, per le eventuali variazioni al medesimo, per l'esame del conto consuntivo, ed in seduta straordinaria ogni qualvolta lo richiedano motivi d'urgenza sia su invito del Presidente che per domanda scritta di almeno tre dei suoi componenti.
Viene convocato mediante inviti scritti da notificarsi al domicilio dei singoli componenti a mezzo di messo notificatore o di raccomandata R.R. almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza, in cui tale termine può essere ridotto a 24 ore.
L'avviso dovrà recare l'Ordine del Giorno.
Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
E' richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei componenti assegnati quando il Consiglio è chiamato a deliberare sugli argomenti sottoindicati:
Negli altri casi, basta la maggioranza dei voti espressi dagli intervenuti. Le votazioni si fanno in forma palese o in forma segreta; la votazione segreta ha luogo soltanto quando si devono trattare argomenti riguardanti persone o quando la maggioranza dei membri lo richiede.
In caso di parità dei voti prevale, nelle votazioni in forma palese, il voto del Presidente.
I componenti hanno l'obbligo di astenersi dalla votazione e di allontanarsi quando trattasi di decisioni riguardanti interessi propri, di parenti o affini. In tal caso gli stessi si computano nel numero necessario per rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.
I processi verbali sono compilati e conservati dal Segretario e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Qualora qualcuno degli intervenuti si allontana o si rifiuta di firmare, deve essere fatta menzione nel verbale della seduta.
Le sedute non sono pubbliche; ad esse partecipa il Segretario, senza diritto di voto, per la stesura dei verbali della riunione.
I componenti il Consiglio di Amministrazione non possono inoltre concorrere direttamente o indirettamente per interposta persona a contratti di compravendita, locazioni, esazione o appalto con la Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione elegge nella prima seduta, nel suo seno, un Presidente e un Vice Presidente con distinta votazione in forma segreta.
Saranno nominati coloro che avranno riportato la maggioranza assoluta dei voti espressi dai membri assegnati.
Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutte le attribuzioni esercitabili per l'amministrazione e governo della Fondazione per il raggiungimento delle sue finalità.
Il Consiglio di Amministrazione provvede, in particolare, ad adottare provvedimenti:
Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.
Dirige i lavori del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti.
Le funzioni di Presidente sono gratuite e non danno titolo a richiedere alcun compenso, se non per rimborso spese documentate.
In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.
Spetta al Presidente:
Gli atti della Fondazione divengono efficaci dopo la loro sottoscrizione da parte del Presidente, con esclusione di quelli sottoposti alla sorveglianza della Commissione di cui all'art. 19. Questi ultimi atti possono esplicare i loro effetti trascorsi venticinque giorni dalla loro adozione, qualora la Commissione non abbia mosso rilievi.
Possono essere portati ad esecuzione prima del decorso del termine anzidetto se la Commissione dà comunicazione di non aver riscontrato vizi.
Il Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei membri assegnati, affida a un Segretario, sotto la direzione e vigilanza del Presidente, il disbrigo e compimento degli affari deliberati, la tenuta dei registri contabili, del protocollo ed archivio, la formazione ed aggiornamento degli inventari, l'iscrizione dei processi verbali delle sedute nel registro delle deliberazioni e lo svolgimento di ogni altro compito concernente il normale e corretto funzionamento dell'Ente, la cura dei rapporti con la Tesoreria, la formulazione di ipotesi di lavoro e suggerimenti da sottoporre all'approvazione degli Organi dell'Ente.
Al predetto Segretario si dovrà corrispondere, annualmente o mensilmente, un compenso in ragione delle sue effettive prestazioni, la cui misura dovrà essere stabilita dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.
La consistenza patrimoniale della Fondazione è data dalle risultanze degli inventari e dei prescritti registri ed atti contabili.
L'Amministrazione della Fondazione deve tenere aggiornato l'inventario di tutti i beni mobili ed immobili ed uno stato dei diritti, crediti, pesi ed obbligazioni con i relativi titoli.
Dell'inventario e delle sue successive variazioni annuali deve essere dato atto in apposita deliberazione che fa parte integrante del conto consuntivo
Il Consiglio di Amministrazione deve formare, ogni anno solare, nei termini prescritti dalle leggi in vigore, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo corredati, rispettivamente, da una relazione illustrativa dei risultati conseguiti dalla propria gestione e della deliberazione di cui all'art. 15 del presente statuto.
Il Consiglio di Amministrazione deve tenere altresì, per ogni esercizio finanziario, giornale mastro della contabilità.
Il conto finanziario è reso dal Tesoriere nel termine fissato dalla legge.
Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a deliberare sopra il conto entro due mesi dalla sua presentazione.
Se la deliberazione non avesse luogo entro l'anzidetto termine, il conto si intende approvato
Le alienazioni ed altri simili contratti, nonché gli appalti delle cose e delle opere della Fondazione, si fanno secondo i principi di trasparenza, diligenza e buona amministrazione, tenendo conto delle eventuali direttive che potranno essere impartite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.
I beni immobili della Fondazione devono, di regola, essere dati in locazione: per i fondi rustici, secondo la natura delle coltivazioni, si deve avere riguardo agli usi e consuetudini locali.
Con riferimento alle volontà testamentarie tutti gli atti della Fondazione riguardanti la gestione patrimoniale e la destinazione delle rendite, sono sottoposti alla sorveglianza di apposita Commissione così costituita:
l da persona designata dal Consiglio Comunale (in sostituzione del Sindaco);
l dal Presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio Statale di Musica "A. Buzzolla" di Adria;
l dall'Ing. Gianfranco Scarpari di Adria. Dopo la morte dell'ing. Gianfranco Scarpari o in caso di sua rinuncia, subentrerà nella stessa funzione una persona da lui designata che avrà tutte le sue stesse facoltà anche per la determinazione del successore, e così di seguito.
l dal Presidente pro tempore della "Società Concerti A. Buzzolla" di Adria
Il componente designato dal Consiglio Comunale, di cui al precedente comma, è Presidente di diritto della Commissione di Sorveglianza.
Al fine di assicurare un'efficace manifestazione della volontà del collegio, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Compito della predetta commissione è la verifica dell'ottemperanza degli atti agli impegni previsti nel testamento. Al fine anzidetto tutti gli atti di cui sopra sono trasmessi entro dieci giorni
dall'adozione alla commissione di sorveglianza.
Entro quindici giorni dalla trasmissione, ove la predetta commissione ritenga che gli atti non ottemperino alle disposizioni testamentarie, restituisce gli stessi con l'indicazione dei vizi riscontrati al fine della loro eliminazione.
Il Collegio dei revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal consiglio di Amministrazione.
Durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.
Il Collegio deve controllare l'Amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità.
Quando lo scopo della Fondazione sia stato raggiunto o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, la Regione Veneto ha la facoltà di dichiarare estinta la Fondazione medesima. Il patrimonio della Fondazione e comunque i beni di qualunque natura di cui dispone, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti all'Amministrazione Comunale di Adria, che continuerà a disporne secondo le disposizioni testamentarie, in rapporto alle nuove situazioni che si verranno a verificare, discostandosi il meno possibile dalle disposizioni testamentarie.