La legge 241/1990 riconosce il diritto di accesso, secondo determinate modalità, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. L'articolo 10 del T.U. delle leggi sul'ordinamento degli enti locali dispone che con regolamento venga assicurato ai cittadini, singoli ed associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi.
L'amministrazione comunale di Adria con apposito regolamento ha disciplinato la materia definendo le procedure per la visione dei documenti ed il rilascio di copie.
In base alla definizione contenuta nel D.P.R. 403/1988, per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
Il diritto di accesso si esercita mediante visione e/o estrazione di copia dei documenti amministrativi.
Ciò avviene presentando apposita domanda alla amministrazione che ha formato o detiene il documento che interessa.
Nella domanda, oltre alle generalità del richiedente (nome e cognome, data di nascita, residenza, eventuale recapito telefonico) devono essere precisati i motivi per i quali si chiede la visione od il rilascio della copia nonché gli estremi dell'atto che interessa.
Non sono ammesse domande generiche o redatte in modo da non consentire una puntuale individuazione degli atti, ovvero quelle che indicano solo in modo complessivo i documenti riferiti ad un determinato procedimento.
Il contenuto della domanda potrebbe avere la seguente forma scaricabile qui di seguito.
Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che le disposizioni legislative (ad esempio legge sulla privacy) o regolamentari dichiarino segreti, riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
Il regolamento comunale sottrae all'accesso i seguenti atti:
Può essere fatto riferimento alle disposizioni di legge che qui di seguito si riportano:
Ufficio comunale che detiene il documento che interessa.
Per informazioni di carattere generale può essere fatto riferimento ai seguenti uffici: